Ieri sera quando ho pubblicato il mio post non mi ero accorto di una piccola sottigliezza nel decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri di ieri.
All'articolo 4 è riportato che il ministero dell'Economia è autorizzato a rilasciare la garanzia statale e al successivo art. 5 si legge che con decreti di natura non regolamentare del ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale e di concessione della garanzia statale e di attuazione. Pertanto, facciamo attenzione a non credere a tutto quello che dicono i giornali e le televisioni: al momento attuale, se dovesse fallire una banca italiana, i depositanti possono usufruire solo della garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (in poche parole quasi nulla).
Nessun commento:
Posta un commento