venerdì 10 ottobre 2008

La garanzia dello Stato ....2

Ieri sera quando ho pubblicato il mio post non mi ero accorto di una piccola sottigliezza nel decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri di ieri.
All'articolo 4 è riportato che il ministero dell'Economia è autorizzato a rilasciare la garanzia statale e al successivo art. 5 si legge che con decreti di natura non regolamentare del ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale e di concessione della garanzia statale e di attuazione. Pertanto, facciamo attenzione a non credere a tutto quello che dicono i giornali e le televisioni: al momento attuale, se dovesse fallire una banca italiana, i depositanti possono usufruire solo della garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (in poche parole quasi nulla).

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